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Spetta al sovraindebitato l’opzione per l’imponibilità IVA della cessione immobiliare

/ REDAZIONE

Martedì, 11 dicembre 2018

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Con la risposta a interpello n. 104 di ieri, 10 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha individuato il soggetto legittimato a esercitare l’opzione per l’imponibilità IVA delle cessioni immobiliari, in presenza di una procedura di liquidazione del patrimonio relativa al proprietario di tali beni.

A seguito del decreto di apertura della predetta procedura rientrante fra quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), si determina un’indisponibilità relativa dei beni da liquidare nonché, su ordine del giudice, lo spossessamento degli stessi in favore del liquidatore.

L’Agenzia delle Entrate ha osservato, tuttavia, che il debitore conserva la titolarità giuridica dei beni e la soggettività passiva d’imposta sino a quando non si perfeziona la cessione del singolo bene a favore di soggetti terzi. D’altra parte, la L. 3/2012 non riconosce al liquidatore una soggettività anche fiscale, diversa e alternativa a quella del sovraindebitato o, comunque, una rappresentanza fiscale dello stesso.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, nella risposta in esame è stato precisato che l’esercizio dell’opzione per l’imponibilità IVA relativa alla cessione di beni immobili (art. 10 comma 1 n. 8-ter del DPR 633/72) spetta al soggetto sovraindebitato, in quanto titolare del diritto di proprietà sugli stessi.

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