Il Codice della crisi non altera l’assetto dei controlli
Cambia la platea di riferimento perché saranno interessate società che ora non sono tenute alla nomina dell’organo di controllo o revisione
Pubblichiamo l’intervento di Raffaele D’Alessio, Professore ordinario di Audit e revisione legale.
Le modifiche al codice civile, introdotte dallo schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, si concentrano, all’art. 378, sulla riscrittura dell’art. 2477 c.c. Invero, poche altre norme del codice civile hanno acceso, negli ultimi anni, gli animi della dottrina provocando dibattiti tanto intensi quanto forieri di interpretazioni molteplici e, a volte, diametralmente opposte.
È questo il caso di un articolo di Eutekne.info, che pare anticipare o sollecitare la volontà futura del legislatore (si veda “Nomina del revisore nelle srl anche col superamento di un solo limite” del 12 dicembre).
Un cultore delle discipline economico aziendali non può, invero, salutare con favore l’abbassamento delle c.d. soglie, vale a dire la riscrittura dei parametri al superamento dei quali la srl è obbligata a nominare un organo di controllo o un revisore.
La disposizione, infatti, se per un verso si ricollega agli obblighi di emersione tempestiva dei fondati indizi di crisi declinati nell’art. 14 dello schema di decreto legislativo (per intendersi, gli obblighi di segnalazione) che connotano l’attività dell’organo di controllo della società e dell’incaricato della revisione legale, per altro verso riassume le weltanschauung che da sempre, negli ultimi dieci anni, il CNDCEC porta avanti: potenziare il sistema di controllo, dotando l’organizzazione di un soggetto altamente qualificato che da un lato possa vigilare sull’operato degli amministratori dall’altro contribuire non solo al rafforzamento della stessa società, bensì anche alla prevenzione medesima della crisi di impresa.
A mio avviso, la novellata disposizione non altera in modo alcuno l’assetto dei controlli attualmente descritto nell’art. 2477 c.c. Quello che “muta”, a ben vedere, è la platea di riferimento perché ad essere interessate saranno società che attualmente non sono tenute a nominare l’organo di controllo o il revisore.
L’ordinamento, infatti, consente attualmente e consentirà, si spera, de futuro, ai soci di srl di nominare facoltativamente:
- un sindaco unico;
- il collegio sindacale;
- il revisore legale.
La scelta del soggetto deputato ai controlli determina la possibilità da parte dei soci di scegliere il sistema dei controlli cui assoggettare la società, vale a dire:
- vigilanza concomitante alla gestione ex art. 2403 c.c. e funzione di revisione legale ex art. 14 del DLgs. n. 39/2010 cumulativamente affidate all’organo di controllo (sindaco o collegio sindacale);
- esclusiva funzione di revisione ex art. 14 del DLgs. n. 39/2010 affidata all’incaricato della revisione legale.
Quando la riforma delle discipline della crisi e dell’insolvenza sarà completata, e sempre che non intervengano modifiche dell’ultimo momento, i parametri di cui alla lettera c) del terzo comma dell’art. 2477 c.c., saranno notevolmente ridimensionati. L’obbligo di nomina scatterà quando la società avrà superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
Le srl e le cooperative srl, al superamento dei limiti descritti, saranno tenute ad uniformare l’atto costitutivo e gli statuti entro i centoottanta giorni successivi, potendo prevedere:
- un sistema “opzionale” per la scelta dell’assetto dei controlli, assegnando all’assemblea, in sede di conferimento dell’incarico, la possibilità di designare di volta in volta il collegio o il sindaco unico ovvero l’incaricato della revisione legale, al quale affidare le relative funzioni, scegliendo, conseguentemente, il sistema effettivo dei controlli da praticare;
- un sistema vincolante, disponendo espressamente che la funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c. e quella di revisione legale dei conti ex art. 14 ss. del DLgs. n. 39/2010 sono attribuite sempre all’organo di controllo o che la funzione di revisione legale sia attribuita al revisore.
Se l’atto costitutivo dovesse limitarsi a rimandare alle vigenti disposizioni di legge, l’assemblea, verificandosi le condizioni descritte nel novellato art. 2477 c.c., potrà nominare il collegio sindacale, il sindaco unico o il revisore.
La scelta effettuata in sede di modifica di statuto assumerà non scarsa importanza nell’organizzazione societaria per la predisposizione e il funzionamento di un adeguato assetto organizzativo, poiché l’organo di controllo interno della società, sia esso collegio o sindaco unico, è dotato di rilevanti poteri strumentali per lo svolgimento delle funzioni che esercita, nonché di doverosi poteri di intervento per la rimozione delle irregolarità riscontrate che, allo stato, non rientrano nelle competenze del revisore legale.
Per tal motivo, tutte le indicazioni di prassi e i contributi del CNDCEC diffusi sulla tematica dal 2012 ad oggi, pur ricostruendo asetticamente l’evoluzione della normativa e lo scenario venutosi a creare a seguito dell’intervento del 2012, hanno messo in evidenza il ruolo strategico svolto dal collegio sindacale, preferibilmente incaricato della funzione di revisione legale, nella attività di vigilanza concomitante alla gestione della società.
La dottrina aziendale da sempre ha ritenuto che nelle realtà di minori dimensioni o nelle “imprese nano” quali quelli target della riforma, la nomina del sindaco unico incaricato della revisione legale potrebbe rappresentare la scelta migliore per la concreta attuazione del nuovo obbligo di segnalazione imposto dal Codice della crisi all’organo di controllo interno. In questo contesto, in base alla tipologia e alle modalità di gestione dell’impresa, le tecniche di revisione, in linea teorica, potrebbero essere “scalate” per esser adattate ai contesti di riferimento, in considerazione delle minori ore di lavoro richieste, non alterando il tradizionale sistema di governance fondato sulla compresenza dell’organo di amministrazione e del sindaco unico.
Si apre così una nuova sfida che la dottrina ed il CNDCEC dovranno raccogliere per non perdere le sinergie a tutti evidenti tra le funzioni di sindaco e quello di revisore.
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