Con risoluzione del contratto, IVA da non restituire se l’operazione era soggetta a split payment
Con la risposta a interpello n. 117 pubblicata ieri, 19 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il trattamento IVA da applicare alle somme che il fornitore deve restituire a un’Amministrazione dello Stato, a seguito della risoluzione di un contratto stipulato con tale soggetto.
Nel caso esaminato, un Ministero ha posto in essere un acquisto di autovetture comprensivo anche di un “pacchetto manutenzione” per un periodo variabile da sei a otto anni. Nel caso in cui il veicolo sia ritirato dal servizio prima del tempo a causa di un incendio o di un grave incidente, il contratto stipulato prevede che il fornitore debba restituire il “valore residuo” del pacchetto manutenzione. Ove si verifichi tale situazione, il Ministero ha chiesto nell’interpello se è possibile recuperare anche l’IVA dal fornitore, pur non essendo soggetto passivo.
L’Agenzia delle Entrate ha osservato che la sopraggiunta inutilizzabilità del veicolo comporta la risoluzione del rapporto fra le parti e l’obbligo del fornitore di restituire parte del compenso. Tale soggetto può emettere una nota di variazione IVA in diminuzione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72. Non si applica il limite annuale di cui all’art. 26 comma 3 del DPR 633/72, considerata l’esistenza di un’apposita clausola contrattuale.
L’onere del fornitore di restituire al Ministero anche l’IVA, oltre all’imponibile, sussiste solo se l’operazione non è stata assoggettata allo split payment (art. 17-ter del DPR 633/72). Qualora sia stato applicato tale meccanismo, infatti, l’IVA relativa ai pacchetti manutenzione acquistati non è stata pagata dal Ministero al fornitore, ma direttamente all’Erario.
Trattandosi di acquisti destinati alla sfera istituzionale, il Ministero ha comunque la possibilità di recuperare l’imposta mediante scomputo dai successivi versamenti da effettuare nell’ambito della scissione dei pagamenti (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2015).
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