Nessun rilievo penale per la mancata tenuta delle scritture contabili
Per il reato di occultamento o distruzione bisogna accertare in concreto l’esistenza delle scritture e la produzione di un reddito d’impresa
In virtù del principio di tassatività della legge penale, la condotta sanzionata dal reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili è solo quella espressamente contemplata dall’art. 10 del DLgs. 74/2000 e non anche quella della loro mancata tenuta, che può rilevare unicamente come illecito amministrativo ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DLgs. 471/1997.
L’art. 10 citato prevede, infatti, che sia punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
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