Nuova destinazione d’uso dell’immobile del professionista con dubbio deducibilità
Se considerata accessoria al fabbricato, la spesa è capitalizzata a incremento del relativo costo
Può accadere che il professionista sia chiamato a sostenere delle spese per il cambio di destinazione d’uso (ad esempio, da A/2 ad A/10) dell’immobile di proprietà adibito a studio professionale, anche senza l’esecuzione di opere edilizie.
In assenza di una specifica disciplina, il trattamento di tali oneri nella determinazione del reddito di lavoro autonomo appare dubbio.
In via preliminare, si ricorda che, ai sensi dell’art. 43 comma 2 del TUIR, sono strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione da parte del possessore.
Per gli immobili dei professionisti, a differenza di quelli relativi all’impresa, non è pertanto configurabile la strumentalità “per natura”, ma solo quella “per ...
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