Le associazioni degli autonomi devono dissociarsi dallo sciopero illegittimo
Sono soggetti a sanzione ex art. 4 comma 4 della L. 146/1990 i comportamenti omissivi delle associazioni e degli organismi rappresentativi
Nella pronuncia n. 2298, depositata ieri, la Suprema Corte affronta il tema della violazione della L. n. 146/1990 (così come modificata dalla L. n. 83/2000) – che regolamenta lo sciopero nei servizi pubblici essenziali – soffermandosi sulla disciplina sanzionatoria dettata in caso di astensione dalle prestazioni di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori e sulla responsabilità delle associazioni e degli organismi rappresentativi di tali lavoratori (art. 4, comma 4 della L. n. 146/1990).
Si ricorda come lo sciopero, tipico strumento di lotta sindacale, sebbene sia tutelato costituzionalmente (art. 40 Cost.) incontra dei limiti in norme che proteggono valori ed interessi garantiti dall’ordinamento come il diritto alla vita, all’incolumità personale, alla libertà
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