Non sempre rimborsabili le spese all’avvocato che si difende da solo
Il professionista che voglia avvalersi della difesa personale ha l’onere di specificare a che titolo intenda partecipare al processo
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1518 del 21 gennaio 2019, ha emesso un interessante responso in tema di refusione delle spese nelle cause in cui risulta vittorioso un professionista, interessato personalmente alla causa. Il principio che ne deriva, pur sorgendo da una lite extra-fiscale, può essere però mutuato anche innanzi le Commissioni tributarie.
Questi i fatti di causa: un avvocato proponeva ricorso al Giudice di pace per opporsi a una sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale. Tale giudice liquidava in favore dell’opponente vittorioso le sole spese del contributo unificato e non anche gli onorari di avvocato. Il Tribunale competente, investito dalla successiva impugnazione della sentenza di prime cure, confermava la decisione di grado inferiore, non ...