Gli elementi passivi inesistenti in dichiarazione limitano il rischio penale
Se due società dello stesso gruppo, di cui una in perdita, vogliono scaricare su questa elementi positivi di reddito, va provato il concorso nel reato
Con il DLgs. 158 del 2015 il reato di “dichiarazione infedele” di cui all’art. 4 del DLgs. 74/2000 è stato modificato nel senso che non si parla più di elementi passivi “fittizi”, ma di elementi passivi “inesistenti” (comma 1), e questo allo scopo di eliminare la rilevanza penale di dati per i quali si possa ritenere che, pur oggettivamente esistenti, non siano deducibili ad esempio per ragioni di competenza, inerenza o altri motivi non di fatto ma di mera interpretazione giuridica.
Tale importante intervento interpretativo, mirante a eliminare dal rischio penale tutte le questioni tributarie e civilistiche a contenuto meramente discutibile, viene ripetuto anche nel nuovo comma 1-bis dello stesso articolo, pure introdotto nel 2015, dove si dice che “non
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