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IL CASO DEL GIORNO

Gli elementi passivi inesistenti in dichiarazione limitano il rischio penale

/ Ivo CARACCIOLI

Giovedì, 7 febbraio 2019

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Con il DLgs. 158 del 2015 il reato di “dichiarazione infedele” di cui all’art. 4 del DLgs. 74/2000 è stato modificato nel senso che non si parla più di elementi passivi “fittizi”, ma di elementi passivi “inesistenti” (comma 1), e questo allo scopo di eliminare la rilevanza penale di dati per i quali si possa ritenere che, pur oggettivamente esistenti, non siano deducibili ad esempio per ragioni di competenza, inerenza o altri motivi non di fatto ma di mera interpretazione giuridica.

Tale importante intervento interpretativo, mirante a eliminare dal rischio penale tutte le questioni tributarie e civilistiche a contenuto meramente discutibile, viene ripetuto anche nel nuovo comma 1-bis dello stesso articolo, pure introdotto nel 2015, dove si dice che “non

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