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L’aggio di riscossione senza prova giustificativa non è dovuto

La Provinciale di Parma fonda la propria decisione sulla natura retributiva degli oneri di riscossione

/ Alice BOANO

Giovedì, 21 febbraio 2019

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L’aggio di riscossione, in assenza della prova ovvero della giustificazione dei costi sostenuti dall’Agente della riscossione, è da considerarsi non dovuto, con conseguente annullamento della cartella di pagamento nella parte in cui lo dispone.
È questa, in estrema sintesi, la conclusione a cui è giunta la Commissione tributaria provinciale di Parma in occasione della sentenza n. 38/3/19 del 12 febbraio scorso.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato la cartella di pagamento censurando la mancata indicazione del calcolo degli aggi e degli interessi, in violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente.
In relazione a ciò, il ricorrente eccepisce l’incostituzionalità dell’aggio per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, in base al fatto

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