L’aggio di riscossione senza prova giustificativa non è dovuto
La Provinciale di Parma fonda la propria decisione sulla natura retributiva degli oneri di riscossione
L’aggio di riscossione, in assenza della prova ovvero della giustificazione dei costi sostenuti dall’Agente della riscossione, è da considerarsi non dovuto, con conseguente annullamento della cartella di pagamento nella parte in cui lo dispone.
È questa, in estrema sintesi, la conclusione a cui è giunta la Commissione tributaria provinciale di Parma in occasione della sentenza n. 38/3/19 del 12 febbraio scorso.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato la cartella di pagamento censurando la mancata indicazione del calcolo degli aggi e degli interessi, in violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente.
In relazione a ciò, il ricorrente eccepisce l’incostituzionalità dell’aggio per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, in base al fatto
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