Mancato riporto di perdite pregresse senza istanza di rimborso
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5105 depositata ieri, ha ribadito il discutibile principio di diritto secondo cui l’emenda della dichiarazione in corso di causa non può riguardare le opzioni, o manifestazioni di volontà, da esercitarsi in dichiarazione. Salvo si dimostri il carattere essenziale e riconoscibile dell’errore, ad opera della controparte, dunque dell’Erario.
Pertanto, il ricorso, nella specie, contro il diniego di rimborso, deve essere rigettato.
Sulla base di ciò, peraltro espressione di un consolidato orientamento, i giudici affermano che non è ammessa l’emenda della dichiarazione in corso di processo quando l’oggetto dell’errore riguarda il non aver compensato i redditi con perdite pregresse.
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