Il fondo patrimoniale è revocabile anche se non annotato
La Cassazione ha stabilito che l’annotazione rende l’atto opponibile ai terzi, ma non è condizione per la revocatoria
Qualora i coniugi costituiscano un fondo patrimoniale, ma non lo annotino a margine dell’atto di matrimonio ai sensi dell’art. 163 comma 3 c.c., il fondo non è opponibile ai terzi ma è revocabile ex art. 2901 c.c.
L’azione revocatoria, infatti, non presuppone che l’atto che si vuole rendere inefficace sia anche opponibile ai terzi, ma è sufficiente che questo abbia sottratto uno o più beni dal patrimonio del debitore.
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 6450, pubblicata ieri, con cui i giudici hanno respinto il ricorso promosso da due coniugi debitori, i quali ritenevano che l’omissione dell’annotazione del fondo patrimoniale bloccasse l’azione revocatoria (e che il giudice di primo grado ben poteva rilevare d’ufficio
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