Motivi del licenziamento per iscritto con tratti e circostanze essenziali
Il datore di lavoro non è tenuto a esporre in modo specifico tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base del provvedimento
La Cassazione, con la sentenza n. 6678/2019, chiarisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare per iscritto i motivi del recesso, ma non è tenuto a esporre in modo specifico tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base del provvedimento.
La sentenza permette di esaminare il giudizio della Suprema Corte su un aspetto – quello dei vizi formali della lettera di licenziamento – destinato a ripercuotersi in maniera determinante nella successiva fase contenziosa.
Si ricorda che l’art. 2 della L. 604/66, nella formulazione antecedente alle modifiche della riforma Fornero, imponeva all’imprenditore di comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro, concedendo a quest’ultimo la facoltà di chiederne i motivi per iscritto, pena l’inefficacia ...
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