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Ampie le ragioni che permettono l’emissione della nota di variazione IVA in diminuzione

/ REDAZIONE

Mercoledì, 20 marzo 2019

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Con la risposta a interpello n. 77 pubblicata ieri, 19 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l’individuazione dei casi “simili” alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione” che permettono al cedente o prestatore di operare la variazione in diminuzione ai fini IVA ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72.

Il caso esaminato riguarda la facoltà per una società che produce e vende energia elettrica e gas naturale di emettere una nota di variazione IVA in diminuzione, a fronte della delibera adottata dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente che approva e rende vincolante l’impegno, assunto dalla società, di restituire ai clienti i corrispettivi addebitati per l’invio della fattura cartacea, unitamente all’IVA applicata sugli stessi.

In sintesi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano fra i predetti casi “simili” di cui all’art. 26 comma 2 del DPR 633/72 tutte “quelle cause in grado di determinare una modificazione dell’assetto giuridico instaurato tra le parti, caducando in tutto o in parte con effetto ex tunc gli effetti dell’atto originario, in particolare per ciò che attiene ai corrispettivi economici delle operazioni”.

La delibera della predetta Autorità costituisce, dunque, il presupposto che consente alla società di emettere le note di variazione in diminuzione al più tardi entro il 30 aprile 2019, tenuto conto del limite temporale all’esercizio del diritto alla detrazione IVA stabilito dall’art. 19 del DPR 633/72.

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