Non sempre soggetto a IRAP il professionista socio della società cliente
L’imposta è dovuta in presenza dei consueti indici sintomatici di autonoma organizzazione
La recente sentenza della C.T. Reg. Lombardia n. 1169/17/19 offre l’occasione per tornare sulla questione dell’assoggettamento a IRAP dei professionisti e “piccoli” imprenditori che esercitano la propria attività presso la società della quale risultino soci.
Sul punto, la posizione assunta negli anni dalla giurisprudenza di legittimità appare chiara: non è soggetto a IRAP l’esercente arti e professioni che opera all’interno di strutture professionali organizzate e gestite da terzi e non possiede altrimenti una propria organizzazione.
Può essere il caso, ad esempio, del professionista (es. dottore commercialista, avvocato, consulente del lavoro) che “collabora” con uno studio professionale da lui non gestito. Come ribadito, infatti, dall’ordinanza
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