Dichiarazione nei termini ordinari per lo scioglimento senza formale liquidazione
Lo Studio del Notariato n. 203/2018/I non dovrebbe modificare tale impostazione
I termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP delle società di persone in liquidazione devono essere individuati distinguendo il caso in cui la stessa sia formalmente deliberata da quello in cui si verifichi la cessazione dell’attività senza preventiva liquidazione.
Nel primo caso operano le regole previste dall’art. 5 del DPR 322/98, il cui dato letterale dispone che la dichiarazione del periodo “ante liquidazione” deve essere presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello in cui si determinano gli effetti dello scioglimento, ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c. Sebbene tali disposizioni si applichino alle sole società di capitali, è prassi diffusa quella di fare riferimento, anche per le società di persone, alla data in
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