Obbligo di adeguati assetti a prescindere dallo stato di crisi
La struttura organizzativa, amministrativa e contabile non è funzionale soltanto alla rilevazione della perdita di continuità aziendale
L’art. 375 del DLgs. 14/2019 ha introdotto il comma 2 dell’art. 2086 c.c., secondo cui l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Questa disposizione è in vigore dal 16 marzo 2019, ai sensi dell’art. 389 comma 2 del DLgs. 14/2019, che individua le norme già applicabili, a differenza della formale decorrenza della piena
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