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NOTIZIE IN BREVE

Ampliate le eccezioni rilevabili d’ufficio nel processo tributario

/ REDAZIONE

Sabato, 30 marzo 2019

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8854 di ieri, esprime un principio che amplia, e non di poco, le eccezioni sollevabili per la prima volta in appello, mitigando la necessità di eccepire, nell’atto introduttivo del giudizio, ogni possibile motivo di ricorso in senso lato.

In ragione dell’art. 1 comma 2 del DLgs. 546/92, vale, altresì nel rito tributario, il principio dell’art. 115 c.p.c., secondo cui il giudice può rilevare d’ufficio le eccezioni che la legge non riserva espressamente alla parte.
Rimane il fatto che i motivi di ricorso, come sancisce l’art. 24 del DLgs. 546/92, non possono essere integrati in momenti successivi alla sua notifica.
Però, ciò riguarda in sostanza le eccezioni in senso stretto, come i fatti modificativi, estintivi e impeditivi della pretesa (si pensi alla decadenza, o ai diversi vizi di legittimità).
Pertanto, il contribuente può, per la prima volta in appello, opporre le eccezioni improprie, ovvero le difese che mettono in discussione il fatto costitutivo della pretesa.

In ragione di ciò, è possibile sollevare, per la prima volta in appello, la nullità del’accertamento da studi di settore emesso in assenza delle gravi incongruenze tra studio e dichiarazione, di cui parla l’art. 62-sexies del DL 331/93, che rappresentano il presupposto per tale accertamento.

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