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Contabilità distinta e ingenti ricavi escludono la natura accessoria dell’attività esente IVA

/ REDAZIONE

Sabato, 30 marzo 2019

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Con la sentenza n. 8813 depositata ieri, 29 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha sancito che ai fini dell’inclusione di un’operazione attiva nel calcolo della percentuale di detraibilità (art. 19-bis del DPR 633/72) occorre avere riguardo all’attività concretamente svolta dall’impresa e, a tale fine, assume rilievo l’esistenza di una contabilità distinta per le due attività esercitate e la misura ingente dei ricavi derivanti dall’una rispetto all’altra.

Il caso esaminato riguarda una società che esercita attività finanziaria e di gestione di un tratto autostradale. L’Amministrazione finanziaria ha qualificato gli interessi su titoli obbligazionari e di Stato conseguiti dalla predetta società come relativi a operazioni esenti IVA e, pertanto, da conteggiare ai fini del pro rata (art. 19 comma 5 del DPR 633/72). La società ha sostenuto, invece, che si trattasse di operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA e, comunque, da considerare accessorie a quelle imponibili, dunque, escluse dal computo del pro rata.

La Cassazione ha rilevato, innanzitutto, che i predetti interessi attivi rientrano tra le operazioni esenti IVA ex art. 10 comma 1 n. 4 del DPR 633/72 non assumendo rilevanza l’art. 3 comma 4 lett. b) del DPR 633/72 poiché relativo ai soggetti che emettono i titoli obbligazionari e non ai relativi sottoscrittori.

Per quanto concerne la natura occasionale o accessoria dell’attività finanziaria, la Cassazione ha sancito che deve essere esclusa, in quanto tale attività è “quantomeno comprimaria o parallela a quella di gestione autostradale”, considerata l’esistenza di due libri contabili separati per le due attività nonché l’ammontare dei ricavi derivanti dall’attività finanziaria pari a cinque volte quelli dell’attività gestoria.

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