La definizione della lite non supera il cumulo tra Tremonti ambientale e conto energia
La Tremonti ambientale non è cumulabile con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V conto energia. Pertanto, nell’ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V conto energia, è necessario che il soggetto responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto (comunicati GSE 22 novembre 2017 e 14 novembre 2018; risposta interpello Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2018 n. 114).
Ieri l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 102, ha specificato che, se la lite con cui è stata disconosciuta la c.d. Tremonti ambientale viene definita ai sensi dell’art. 6 del DL 119/2018, occorre comunque la rinuncia del contribuente.
Non basta, infatti, pagare l’imposta nella misura (nella specie, vista la pendenza del processo in primo grado) del 90%, occorrendo pagarla per l’intero, anche con le stesse modalità previste per la definizione della lite, ove il contribuente “voglia ottenere non solo l’effetto di definire la controversia tributaria, ma anche quello di rimuovere la preclusione in parola in materia di tariffe incentivanti del IV «Conto Energia»”.
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