Per la Cassazione anche i tributi erariali si prescrivono in cinque anni
Si applica il termine breve previsto per le «prestazioni periodiche»
Con la sentenza della Cassazione n. 30362/2018 i giudici hanno affermato che “il cittadino potrà chiedere al giudice l’estinzione del credito statale per intervenuta prescrizione breve, non soltanto nei casi di notifica di cartella esattiva (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36bis e/o ter), bensì anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa (avvisi di accertamento, avvisi di addebito, ecc.)“.
I giudici estendono, quindi, l’ambito applicativo della prescrizione quinquennale alla notifica di atti emessi per crediti erariali. Nella fattispecie decisa erano chiamati ad esprimersi in merito alla prescrizione relativa ad una entrata comunale. I giudici richiamano la sentenza n. 4283/2010 che ritiene applicabile in materia di tributi locali
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