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LAVORO & PREVIDENZA

Differenza sostanziale tra permessi per allattamento e pause lavorative

Il Ministero del Lavoro esclude che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro inferiore alle sei ore dia diritto alla pausa pranzo

/ Giada GIANOLA

Mercoledì, 17 aprile 2019

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La prestazione lavorativa effettiva inferiore a sei ore resa da una lavoratrice che fruisce dei c.d. permessi per allattamento di cui all’art. 39 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (DLgs. 151/2001) non dà diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto o alla fruizione del servizio mensa.

È quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con l’interpello n. 2 pubblicato ieri, con cui è stato evidenziato che le pause lavorative (compresa quindi anche la pausa pranzo) disciplinate dall’art. 8 comma 1 del DLgs. 66/2003 in materia di organizzazione dell’orario di lavoro hanno una funzione diversa rispetto ai riposi di cui all’art. 39 del citato

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