Differenza sostanziale tra permessi per allattamento e pause lavorative
Il Ministero del Lavoro esclude che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro inferiore alle sei ore dia diritto alla pausa pranzo
La prestazione lavorativa effettiva inferiore a sei ore resa da una lavoratrice che fruisce dei c.d. permessi per allattamento di cui all’art. 39 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (DLgs. 151/2001) non dà diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto o alla fruizione del servizio mensa.
È quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con l’interpello n. 2 pubblicato ieri, con cui è stato evidenziato che le pause lavorative (compresa quindi anche la pausa pranzo) disciplinate dall’art. 8 comma 1 del DLgs. 66/2003 in materia di organizzazione dell’orario di lavoro hanno una funzione diversa rispetto ai riposi di cui all’art. 39 del citato
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