Definite le regole tecniche per la fattura elettronica negli appalti pubblici
Con il provvedimento n. 99370 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche e le modalità applicative nel contesto italiano per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici.
In attuazione della direttiva 2014/55/Ue, il DLgs. 148/2018 ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all’art. 1 comma 1 del DLgs. 50/2016 nonché le amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche, in conformità allo standard definito a livello Ue, qualora emesse in esecuzione di contratti pubblici di cui al DLgs. 50/2016 o di cui al DLgs. 208/2011, salvo eccezioni.
Il predetto obbligo si applica dal 18 aprile 2019, salvo nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali per le quali decorre dal 18 aprile 2020 ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 148/2018 (si veda “Dal 18 aprile fattura elettronica «europea» per gli appalti pubblici” del 15 aprile 2019).
Il provvedimento in esame definisce le regole tecniche (Core Invoice Usage Specification in sigla “CIUS”) per la fatturazione elettronica nell’ambito degli appalti pubblici dello Stato italiano. Le regole del processo di fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni (allegato B del DM 55/2013) si applicano anche alle fatture elettroniche negli appalti pubblici, fermo restando quanto disciplinato dalle predette specifiche tecniche.
Il rispetto delle restrizioni definite nella CIUS assume particolare rilevanza, tenuto conto che nel provvedimento si precisa che le fatture elettroniche le quali non rispettano tali restrizioni sono oggetto di scarto e, pertanto, si considerano non emesse.
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