Sanzioni per dichiarazione di ricavi inesistenti non collegate al tributo
I componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione, non sono imponibili.
L’art. 8 comma 2 del DL 16/2012 prevede, per questa specifica situazione, una sanzione dal 25% al 50% “dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi”.
Può accadere che, a fronte di vari recuperi a tassazione, l’ufficio rinvenga anche gli estremi per applicare la menzionata sanzione.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 113 di ieri, ha specificato che detta sanzione è da considerarsi non collegata al tributo.
Pertanto, se il contribuente definisce la lite sugli accertamenti, la sanzione, essendo secondo detta interpretazione non collegata al tributo, non viene meno.
Sarà dunque necessario definire anche la menzionata lite, al 40% o al 15% a seconda delle ipotesi.
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