Legittima la notifica diretta senza l’ausilio di ufficiali giudiziari, messi comunali o speciali
La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 104/2019, depositata ieri, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla C.T. Reg. Campania con l’ordinanza n. 95 del 10 novembre 2017 in relazione all’art. 14 della Legge 890/82 e all’art. 1 comma 161 della L. 296/2006 “nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli – da parte degli Uffici Finanziari Erariali e Locali nonché degli Enti di riscossione – a mezzo servizio postale di raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono a tale forma di notifica la applicazione delle modalità di cui alla L. 890/1982”. La Consulta richiama alcuni principi espressi nella pronuncia n. 175/2018, in occasione della quale aveva rigettato analoga questione con riferimento all’art. 26 comma 1 del DPR 602/73.
In primo luogo, “il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica” e “la disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all’esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato”.
Poi, nella notificazione “diretta” vi è un sufficiente livello di conoscibilità, “stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il “limite inderogabile” della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica”.
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