In caso di rimessione dalla Regionale alla Provinciale, lite definibile al 90%
Le Entrate applicano gli stessi criteri del giudizio di rinvio
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/2019 ha chiarito (cfr. nota 47) che la definizione della lite per cui, alla data del 24 ottobre 2018, sia stata emessa sentenza della Commissione tributaria regionale che abbia rimesso la causa alla Commissione tributaria provinciale, ai sensi dell’art. 59 del DLgs. n. 546/1992, si perfeziona con il pagamento del 90% del valore della controversia.
Si ricorda che l’art. 59 del DLgs. 546/1992 riguarda le ipotesi di rimessione della causa alla Commissione tributaria provinciale per cause di nullità specificamente previste dalla legge (ad esempio, difetto di contraddittorio in giudizio, di competenza, di giurisdizione, di sottoscrizione).
L’ente impositore ritiene che debbano essere applicati, in questo caso, gli stessi principi ...
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