L’esercente il deposito fiscale è il soggetto obbligato d’accisa
Con la risoluzione n. 1 di ieri, 10 maggio 2019, l’Agenzia delle Dogane e monopoli ha fornito chiarimenti sulla portata dell’obbligo di prestare cauzione di cui all’art. 5 comma 3 lett. a) del DLgs. 504/95, qualora l’esercente il deposito fiscale si limiti a effettuare servizi di detenzione di prodotti per conto terzi senza intervenire nella loro commercializzazione.
L’Agenzia delle Dogane ha confermato, fra l’altro, che è l’esercente il deposito fiscale il soggetto obbligato d’accisa (art. 2 comma 4 lett. a) del DLgs. 504/95), il quale rimane responsabile degli adempimenti per l’esercizio dell’impianto in regime sospensivo, a prescindere dalla tipologia di attività in esso svolta.
Anche se il proprietario interviene con la prestazione della cauzione in qualità di depositante, infatti, tale soggetto diviene coobligato solidale ed effettua il pagamento del tributo in proprio nome e per conto del depositario autorizzato che resta soggetto passivo dell’obbligazione tributaria.
Considerato l’obbligo in capo al depositario autorizzato di prestare la citata cauzione sul deposito, in presenza di garanzia del proprietario quest’ultimo risponde nei medesimi termini per l’importo garantito riducendo la cauzione dovuta dal depositario. Ove ci siano più proprietari che hanno prestato la cauzione per lo stesso deposito e si giunga all’escussione della stessa, l’ufficio delle Dogane chiede il versamento della somma dovuta per intero partendo, in linea di massima, dalla garanzia di importo più elevato fino a concorrenza del debito.
Il documento di prassi in esame contiene, inoltre, alcune indicazioni circa la quantificazione della garanzia per il deposito fissata, in via ordinaria, al 10% dell’imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nell’impianto in ragione della capacità dei serbatoi utilizzati.
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