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NOTIZIE IN BREVE

Il fondo patrimoniale trascritto ma non annotato è inopponibile al creditore

/ REDAZIONE

Sabato, 11 maggio 2019

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La Cassazione, con l’ordinanza n. 12545, depositata ieri, ha affermato che in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori che hanno iscritto ipoteca sui beni del fondo, essendo irrilevante la trascrizione nei registri della conservatoria dei beni immobili.

L’opponibilità ai terzi del regime patrimoniale, infatti, si ottiene solo con l’annotazione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio disposta dall’art. 162 comma 4 c.c. per le convenzioni matrimoniali (l’adempimento è effettuato annotando la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti che hanno partecipato alla costituzione del fondo).

La trascrizione 

del vincolo per gli immobili ex art. 2647 c.c., invece, ha valore di mera pubblicità notizia e non può sopperire all’omessa annotazione.

Ne consegue che il fondo patrimoniale trascritto ma non annotato a margine dell’atto di matrimonio (o annotato successivamente all’iscrizione dell’ipoteca sui beni del fondo) non è opponibile ai creditori ipotecari.

La decisione conferma il principio già enunciato dalle Sezioni Unite del 13 ottobre 2009 n. 21658 (e prima da Cass. 15 marzo 2006 n. 5684), secondo cui l’opponibilità ai terzi dipende dall’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile: questa non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.

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