La transazione non ha effetti sull’obbligo contributivo del datore
L’obbligo sussiste indipendentemente dal fatto che siano stati soddisfatti gli obblighi retributivi o che il lavoratore vi abbia rinunciato
I giudici di legittimità, con la sentenza n. 12652 pubblicata ieri, hanno ribadito il proprio orientamento in relazione agli effetti dell’eventuale transazione intercorsa tra lavoratore e datore di lavoro sul rapporto previdenziale, ribadendo che il rapporto assicurativo e quello contributivo a esso connesso, sebbene sorgano entrambi con l’instaurazione del rapporto di lavoro, sono del tutto autonomi e distinti.
Nel caso portato all’attenzione della Cassazione, il Tribunale aveva accertato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro oggetto del giudizio; la relativa pronuncia non veniva impugnata in quanto, durante la pendenza del termine per proporre appello, tra lavoratrice e datore era intervenuta una transazione con cui le parti, al fine di porre fine alla controversia
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41