Riconoscimento del debito non opponibile al fallimento
Ad analoghe conclusioni si giunge nel caso di confessione stragiudiziale; diversa la situazione dei crediti da lavoro certificati dalla busta paga
Con alcuni recenti interventi, la giurisprudenza di legittimità è ritornata a esaminare la questione relativa al valore probatorio del riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. compiuto dall’imprenditore (in seguito fallito) e, conseguentemente, il problema del riparto dell’onere probatorio tra il beneficiario di tale riconoscimento, che intenda insinuarsi al passivo del fallimento, e il curatore.
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza 11 aprile 2019 n. 10215, è giunta a ritenere che, nell’ambito del procedimento di verifica del passivo fallimentare, il riconoscimento del debito da parte dell’imprenditore (in seguito dichiarato fallito) è liberamente apprezzabile dal giudice. Pertanto, il creditore – il cui diritto sia stato riconosciuto dal debitore – rimane ...