Esente da registro il trasferimento tra coniugi anche se differito nel tempo
La C.T. Reg. Liguria ammette l’esenzione anche per un atto operato 22 anni dopo l’accordo di separazione
Ai sensi dell’art. 19 della L. 74 del 6 marzo 1987, gli atti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti dal versamento dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo e di ogni altra tassa.
In applicazione di tale disposizione, le divisioni e i trasferimenti immobiliari tra coniugi derivanti da un accordo di separazione non scontano l’imposta di registro.
Secondo la Commissione tributaria regionale per la Liguria (sentenza 27 marzo 2019 n. 437/1/19), tale agevolazione non può essere esclusa a causa del notevole lasso temporale intercorso tra il verbale di separazione e l’adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione dello stesso.
Nel 2016 l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione ...
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