Natura della vendita di diamanti da investimento dubbia
Le conseguenze riguardano anche la responsabilità degli intermediari
Negli ultimi anni è aumentata la proposta di investimenti in diamanti, presentati come “beni rifugio” idonei a diversificare i risparmi e liquidabili rapidamente.
L’appeal generato dall’operazione è dovuto anche al fatto che la cessione di diamanti non sembrerebbe rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 67 comma 1 lett. c-ter) del TUIR (che include nei “redditi diversi” le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di metalli preziosi) e, dunque, non genererebbe plusvalenze tassabili.
La vendita delle pietre è effettuata da operatori specializzati, che frequentemente si servono delle banche per collocare i loro prodotti.
Le questioni aperte sono molteplici e riguardano, tra le altre, la qualificazione dei diamanti da investimento
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41