I rifiuti derivanti da attività di recupero sono speciali e non soggetti a TARI
Non assoggettabile alla tassa la superficie in cui si formano rifiuti speciali al cui smaltimento devono provvedere a proprie spese i relativi produttori
La Commissione tributaria provinciale di Modena, con la sentenza n. 465/3/19, accogliendo il ricorso della società contribuente, ha ritenuto in sostanza che i rifiuti derivanti dalle attività di recupero sono “speciali”, come espressamente stabilito dall’art. 184 del DLgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), e come tali non possono essere assimilati a quelli urbani con regolamento comunale (cfr., per tutte, Cass. n. 22231/2019), in quanto la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione compete esclusivamente allo Stato.
Ne discende che nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa sui rifiuti va sottratta la parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, sia per produzione che per recupero, rifiuti
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