Nuova ristrutturazione dei debiti con efficacia estesa
Con l’adesione di una maggioranza qualificata di creditori di categoria omogenea il debitore può chiedere che siano vincolati anche gli «estranei»
L’art. 61 comma 1 del DLgs. 14/2019, in vigore dal 15 agosto 2020, introduce una novità assoluta, ovvero la possibilità di estendere gli effetti dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., anche ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria, individuata tenendo conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.
A tale fine, è necessario che siano soddisfatte alcune specifiche condizioni (art. 61 comma 2 del DLgs. 14/2019). In primo luogo, tutti i creditori appartenenti alla categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e hanno ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41