Sgravio per i contratti di solidarietà per i periodi conclusi entro il 2018
Con il messaggio n. 2732 pubblicato ieri, l’INPS ha reso nota l’ammissione alla fruizione dello sgravio contributivo ex art. 6 del DL 510/1996, connesso ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, delle imprese destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, i cui periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 31 dicembre 2018.
L’elenco delle aziende ammesse è contenuto nell’allegato al messaggio.
Dal punto di vista operativo, lo sgravio in esame si ottiene su iniziativa dell’azienda, tenuta a produrre la documentazione (decreto direttoriale di ammissione al beneficio); accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, la sede territoriale INPS competente attribuirà il codice “1W” alla posizione aziendale, che indica: ”Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex DL 510/1996 e ss.mm.ii. ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2”.
Le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato devono essere esposte dall’impresa nel flusso UniEmens, con la valorizzazione, all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, i seguenti elementi:
- nell’elemento “CausaleACredito”, il codice causale già in uso “L942”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. n. 863/1984), nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 148/2015, anno 2017”;
- nell’elemento “ImportoACredito”, il relativo importo.
Le operazioni di conguaglio devono avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio, quindi entro il prossimo 16 ottobre.
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