Versamenti dei soci partecipanti o sostenitori nelle fondazioni di partecipazioni fiscalmente irrilevanti
Con la risposta a interpello n. 255 del 17 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i contributi in denaro versati in favore delle fondazioni di partecipazione al fine di acquisire la qualifica di socio partecipante o socio sostenitore rappresentano elementi costitutivi del patrimonio della fondazione (al pari degli apporti effettuati dai soci fondatori) .
Pertanto, tali contributi sono fiscalmente irrilevanti ai sensi dell’art. 88 comma 4 del TUIR, secondo cui “non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) (in tale ultima lettera rientrano gli enti diversi da quelli societari, pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, ndr), dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni”.
Il caso di specie attiene a una fondazione di partecipazione che svolge attività commerciale (formazione manageriale post laurea e post experience) ancorché priva di finalità lucrative.
Al fine di incrementare il patrimonio della fondazione, con lo scopo di acquisire e ristrutturare una nuova unità immobiliare da dedicare allo svolgimento dell’attività di formazione, la stessa riceve apporti in denaro (qualificati giuridicamente come versamenti in conto capitale) da parte di soggetti terzi, che – in conseguenza di tali apporti – assumono la qualità di socio partecipante o socio sostenitore.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in ossequio al principio di simmetria fiscale, tali versamenti non possono essere qualificati, in capo ai soci partecipanti o sostenitori, in termini di liberalità, posto che, nella fattispecie in esame, i soci, sebbene siano sprovvisti di diritti amministrativi esercitabili nell’Assemblea della fondazione, acquisiscono il diritto a partecipare (per rappresentanza) a un suo organo consultivo, quale il Consiglio di indirizzo.
Nella differente ipotesi in cui tali contributi siano corrisposti dai soci, anche indirettamente, a fronte della fruizione di attività di formazione svolte dalla fondazione – instaurandosi con la stessa un nesso di sinallagmaticità – gli stessi devono essere qualificati fiscalmente come ricavi.
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