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Effetto esdebitatorio preclusivo delle procedure di composizione della crisi

Riguardo al sovraindebitamento il CCII risolve il contrasto giurisprudenziale aderendo all’orientamento maggioritario

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Lunedì, 23 settembre 2019

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Uno dei presupposti di ammissibilità alle procedure di composizione delle crisi ex L. 3/2012, comune a tutte e tre le procedure di sovraindebitamento, è indicato, quanto al piano e accordo, dall’art. 7, comma 2, lett. b) e, quanto alla liquidazione, dall’art. 14-ter comma 1 della L. 3/2012 (per il primo presupposto, quello del sovraindebitamento, si veda “Debitore in stato di crisi o insolvenza per il sovraindebitamento” del 22 luglio 2019).

Ai sensi del combinato disposto di tali norme, la proposta di piano o accordo o la domanda di liquidazione è inammissibile ove il debitore “ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni” alle procedure di composizione. L’interpretazione della locuzione ha sollevato un dibattito in seno alla giurisprudenza. Il primo

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