Effetto esdebitatorio preclusivo delle procedure di composizione della crisi
Riguardo al sovraindebitamento il CCII risolve il contrasto giurisprudenziale aderendo all’orientamento maggioritario
Uno dei presupposti di ammissibilità alle procedure di composizione delle crisi ex L. 3/2012, comune a tutte e tre le procedure di sovraindebitamento, è indicato, quanto al piano e accordo, dall’art. 7, comma 2, lett. b) e, quanto alla liquidazione, dall’art. 14-ter comma 1 della L. 3/2012 (per il primo presupposto, quello del sovraindebitamento, si veda “Debitore in stato di crisi o insolvenza per il sovraindebitamento” del 22 luglio 2019).
Ai sensi del combinato disposto di tali norme, la proposta di piano o accordo o la domanda di liquidazione è inammissibile ove il debitore “ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni” alle procedure di composizione. L’interpretazione della locuzione ha sollevato un dibattito in seno alla giurisprudenza. Il primo
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