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Requisito dell’inoccupazione ai fini pensionistici alla Consulta

/ REDAZIONE

Venerdì, 13 settembre 2019

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Con ordinanza del 1° marzo 2019 n. 127, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre scorso, la Corte d’Appello di Torino, Sezione Lavoro, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, lettera c), della L. 153/69 nella parte in cui prevede, come requisito di accesso alla pensione di anzianità, che gli assicurati “non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione” nonché delle norme successive che ribadiscono tale condizione, in relazione all’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza.

La Corte d’Appello rileva che le disposizioni che richiedono lo stato di inoccupazione al momento della presentazione della domanda di pensione rispondevano alla ratio di manifestare lo stato di bisogno dell’assicurato ed erano state introdotte nell’ordinamento in epoca in cui era previsto un rigido divieto di cumulo tra il trattamento di anzianità e le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato.

Oggi tale divieto non esiste più, in quanto, in base alla normativa attualmente vigente, è consentito il cumulo delle pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria con i redditi da lavoro dipendente (art. 44 della L. 289/2002 e art. 19 del DL 112/2008).

I giudici di merito, con la predetta ordinanza, evidenziano quindi l’irragionevolezza della permanenza del requisito dello stato di inoccupazione al momento della presentazione della domanda, essendo venuta meno la ratio, consistente nello stato di bisogno, delle previsioni normative che ancora oggi richiedono tale requisito.

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