Non deducibili gli interessi passivi della branch priva di un fondo di dotazione adeguato
Con sentenza n. 23355 depositata ieri, 19 settembre 2019, la Corte di Cassazione ha, nella sostanza, confermato quanto espresso dalla C. T. Reg. Lombardia 12 giugno 2012 n. 62/18/12 in merito alla legittimità delle riprese fiscali relative a interessi passivi e perdite su crediti nei confronti della branch italiana di HSBC.
Nel caso di specie, il colosso bancario britannico operava in Italia mediante una branch che non disponeva del patrimonio di vigilanza richiesto ad un soggetto indipendente, era finanziata dalla casa madre e concedeva prestiti senza il limite del 40% del proprio patrimonio di vigilanza.
Nel presupposto che, sotto il profilo fiscale, la stabile organizzazione è un’entità distinta ed autonoma rispetto alla casa madre, cui vanno attribuiti gli utili che sarebbero stati conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il recupero degli interessi passivi eccedenti il capitale figurativo, nonché delle perdite riferibili alla casa madre, effettuato dall’Amministrazione finanziaria.
Viene quindi accolta l’impostazione adottata dall’Ufficio, e già accolta dalla sentenza n. 62/18/12, secondo cui, in presenza di una branch bancaria sottocapitalizzata, la deducibilità dei componenti negativi impone di adottare dei correttivi, individuati in un fondo di dotazione figurativo pari a 6,3 milioni di euro (misura prevista per le banche italiane) per ciò che concerne il quantum di interessi passivi deducibili, e nell’esistenza di un patrimonio di vigilanza con riferimento al quantum di perdite su crediti imputabili alla S.O. (e alla casa madre).
Va però rilevato come, la Suprema Corte abbia ritenuto sussistere un vizio motivazionale nella sentenza della C. T. Reg. nella parte in cui, “in assenza di una norma tributaria che disciplini il fondo di dotazione figurativo”, si è reputato acriticamente corretto il calcolo effettuato dall’Agenzia, poggiante sui medesimi parametri richiesti da Bankitalia agli istituti di credito residenti.
Si evidenzia al riguardo che la fattispecie oggetto di giudizio riguarda le annualità 2003 e 2004; la problematica è stata invece superata successivamente con l’approvazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 aprile 2016 n. 49121, volto a disciplinare i metodi di calcolo del fondo di dotazione virtuale della stabile organizzazione di imprese bancarie non residenti.
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