Nuova domanda di concordato previa rinuncia del debitore ante fallimento
La domanda presentata per differire il fallimento è inammissibile e integra l’«abuso del processo»
Con l’ordinanza 10 ottobre 2019 n. 25479, la Corte di Cassazione ha stabilito che, fuori dai casi di abuso del diritto, il debitore può presentare una nuova domanda di concordato, qualora la proposta originaria, non approvata dai creditori, sia stata oggetto di rinuncia dal debitore. In tali casi, anche se pende l’istanza di fallimento, deve essere esaminata prioritariamente la (seconda) domanda di concordato.
Nel caso di specie, il debitore presentava una domanda di concordato preventivo, che, tuttavia, non veniva approvata dal ceto creditorio per mancato raggiungimento della (doppia) maggioranza di cui all’art. 177 del RD 267/42. Nel periodo antecedente l’udienza per la dichiarazione di inammissibilità della domanda ex artt. 179 e 162 comma 2 del RD 267/42, il debitore
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