Giudizio sul piano del consumatore complesso con finanziamenti a catena
Il giudizio spetta al giudice ma coinvolge in fase preliminare l’organismo di composizione della crisi
In materia di piano del consumatore, a mente dell’art. 12-bis comma 3 della L. 3/2012, il giudice, verificata la fattibilità del piano e l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, dell’IVA e delle ritenute operate e non versate, deve formulare il giudizio sulla meritevolezza del consumatore.
Deve escludere che il consumatore abbia assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Il giudizio di meritevolezza, giudizio complesso, variabile a seconda del caso concreto, rappresenta una
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41