ACCEDI
Lunedì, 12 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Giudizio sul piano del consumatore complesso con finanziamenti a catena

Il giudizio spetta al giudice ma coinvolge in fase preliminare l’organismo di composizione della crisi

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Mercoledì, 13 novembre 2019

x
STAMPA

download PDF download PDF

In materia di piano del consumatore, a mente dell’art. 12-bis comma 3 della L. 3/2012, il giudice, verificata la fattibilità del piano e l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, dell’IVA e delle ritenute operate e non versate, deve formulare il giudizio sulla meritevolezza del consumatore.

Deve escludere che il consumatore abbia assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.  Il giudizio di meritevolezza, giudizio complesso, variabile a seconda del caso concreto, rappresenta una

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU