Nel processo tributario integrazione dei motivi molto rara
Quasi sempre si rientra nel divieto di ampliare quanto esposto nel ricorso
Nel processo tributario, sovente può emergere la necessità di ampliare, integrare, oppure aggiungere difese rispetto a quanto in origine esposto nel ricorso introduttivo. Talvolta, si parla, in relazione a ciò, impropriamente di integrazione dei motivi.
Il DLgs. 546/92 conosce una sola modalità di integrazione dei motivi, che, in estrema sintesi, consiste nella notifica di un atto simile al ricorso alle controparti, e nel suo deposito entro i successivi trenta giorni.
La notifica di tale atto va effettuata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal momento in cui l’interessato (che, nella maggioranza dei casi, è il contribuente) ha preso visione dei nuovi documenti.
Ciò in quanto l’integrazione dei motivi, ai sensi dell’art. 24 del DLgs. 546/92, può avvenire solo se ...
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