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Per l’invalidità domanda giudiziale proponibile anche con domanda amministrativa incompleta

/ REDAZIONE

Martedì, 29 ottobre 2019

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La mancanza, all’interno del certificato medico introduttivo, del segno di spunta sulla qualificazione sanitaria “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” ovvero “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, non determina l’improponibilità della domanda giudiziale per carenza di domanda amministrativa, nemmeno nel caso in cui il segno di spunta sulla sussistenza di tali condizioni sia negativo.
Questo è quanto emerge dal messaggio INPS n. 3883/2019, con cui l’Istituto ha fornito nuovi chiarimenti circa la difesa in giudizio e la liquidazione delle prestazioni economiche per l’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, integrando i precedenti messaggi nn. 4818/2015 e 968/2019.

L’integrazione è stata resa necessaria a seguito delle recenti ordinanze nn. 24896/2019 e 25804/2019, con cui la Cassazione si è espressa in merito alla proponibilità della domanda giudiziale anche in caso di incompleta compilazione della domanda amministrativa.

Alla luce di tali pronunce, il requisito della proponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento viene considerato soddisfatto attraverso la semplice presentazione della domanda di invalidità civile, a cui è allegata anche la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti. Per effetto di ciò, i funzionari preposti alla liquidazione dell’indennità di accompagnamento dovranno dare seguito al decreto di omologa emesso dal giudice, provvedendo al pagamento della prestazione con le modalità di decorrenza indicate nel decreto medesimo.

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