Non rilevano fiscalmente i contributi erogati dalla Cassa per i danni da eventi sismici
Con la risposta a interpello n. 468 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono fiscalmente rilevanti i contributi erogati da una Cassa di previdenza e assistenza in favore dei propri iscritti (in attività o in pensione) per i danni causati da calamità e/o catastrofi naturali agli immobili, nella particolare ipotesi in cui l’immobile sia utilizzato promiscuamente per lo svolgimento dell’attività professionale e per finalità abitative.
Secondo l’Agenzia, attesa la finalità assistenziale di tali prestazioni, come precisato nella citata circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/2011, i contributi non sono rilevanti sotto il profilo fiscale. La natura assistenziale delle prestazioni erogate esclude la rilevanza delle stesse anche per i professionisti in pensione.
Inoltre, in base ai chiarimenti forniti dalla menzionata circolare n. 20/2011, qualora il contributo percepito sia utilizzato per la ricostruzione dell’immobile strumentale, le spese sostenute dal professionista saranno deducibili nella misura del 50% dal reddito di lavoro autonomo, secondo le regole previste per tale categoria reddituale, al netto del contributo percepito e, quindi, nei limiti di quelle effettivamente rimaste a carico del professionista medesimo.
Si rileva che nello stesso senso si era espressa anche la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 163/2001, in ordine ai contributi ricevuti per l’acquisto di beni strumentali e per le spese di gestione sostenute nel primo anno di attività (ex art. 9-septies comma 4 lett. a) e c) del DL 510/96, conv. L. 608/96, ora abrogato), precisando che gli oneri “coperti” dai contributi (non imponibili), in quanto non sostenuti, non possono essere dedotti dall’esercente arti e professioni.
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