ACCEDI
Lunedì, 19 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Litisconsorzio necessario per il garante nella risoluzione del concordato

Interpretazione dei giudici di legittimità compatibile anche con il Codice della crisi e dell’insolvenza

/ Antonio NICOTRA

Sabato, 23 novembre 2019

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con la sentenza n. 24441/2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di risoluzione e annullamento del concordato preventivo, l’art. 137 del RD 267/42 – nella formulazione vigente – al quale rinvia l’art. 186 del RD 267/42, postulando che al procedimento sia chiamato a partecipare anche l’eventuale garante, concretizza una fattispecie di litisconsorzio necessario processuale, includendo tra i soggetti del processo, accanto al debitore, il garante.

Nel caso di specie, alcuni creditori proponevano azione di risoluzione del concordato, chiedendo, altresì, la pronuncia di fallimento della società debitrice per impossibilità di esecuzione del piano concordatario. Avverso la sentenza con la quale il tribunale, in accoglimento delle istanze, dichiarava risolto il concordato ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU