Dividendi tedeschi «qualificati» esenti in Italia
Il Trattato Italia-Germania individua l’esenzione quale metodo per eliminare la doppia imposizione, per le partecipazioni infragruppo almeno pari al 25%
Nei casi in cui una Convenzione internazionale preveda, quale metodo per eliminare la doppia imposizione, l’esenzione in Italia, quale Stato di residenza, del reddito prodotto all’estero (art. 23-A del modello OCSE), è corretto non dichiarare nè assoggettare a tassazione tale reddito in Italia; ciò, anche nell’ipotesi in cui il reddito estero non abbia subito alcuna tassazione in uscita. In applicazione di tale principio, la Suprema Corte, con sentenza n. 30140 depositata ieri, ha accolto il ricorso di FCA Bank S.p.A. avverso gli avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria contestava la mancata dichiarazione e il mancato assoggettamento ad imposizione del 5%, ai sensi dell’art. 89 comma 2 del TUIR, del dividendo percepito da una società controllata
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