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Possibile mantenere aperta la partita IVA anche per il dipendente pubblico

/ REDAZIONE

Sabato, 30 novembre 2019

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Nella risposta a consulenza giuridica n. 20 pubblicata ieri, 29 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso di alcuni soggetti, assunti con contratto di lavoro dipendente, che in precedenza svolgevano attività professionale e, in quanto tali, titolari di partita IVA
L’Agenzia ha riconosciuto la possibilità di mantenere aperta la partita IVA al fine di riscuotere i crediti relativi all’attività professionale precedentemente esercitata, prima dell’assunzione.

A tale esito, l’Amministrazione finanziaria perviene ricostruendo il quadro normativo relativo alla cessazione dell’attività professionale, ai fini IVA, già esaminato di recente nella risoluzione n. 34/2019.
In linea generale, la cessazione dell’attività professionale, con conseguente cessazione della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate. Pertanto, il professionista che non svolge più l’attività professionale non può cessare la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare ai propri clienti. Nella circolare n. 11/2007, si è affermato che “l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale”.

Con la successiva ris. n. 232/2009, è stato ulteriormente specificato che “La cessazione dell’attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (...) l’attività professionale non può ritenersi cessata”.

Resta, peraltro, salva per il professionista la possibilità di anticipare la fatturazione delle prestazioni rese e, quindi, l’esigibilità dell’IVA rispetto al momento dell’effettivo incasso e poi chiudere la partita IVA. 

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