Richiesta per l’assegno per il nucleo familiare anche tramite il datore di lavoro
L’INPS, con il messaggio n. 4583 pubblicato ieri, comunica che la domanda per l’assegno per il nucleo familiare può essere presentata dal lavoratore anche per il tramite del proprio datore, previa delega dello stesso e dei suoi familiari.
Il datore di lavoro potrà presentare la domanda direttamente o per il tramite di intermediari abilitati di cui alla L. 12/1979 (ad esempio i consulenti del lavoro).
Alla luce quindi delle novità apportate dal messaggio in commento e dalla circolare n. 45/2019, la domanda per richiedere l’ANF deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal lavoratore attraverso il servizio on line dedicato (accessibile dal portale dell’Istituto), oppure per il tramite di patronati o del datore di lavoro.
La richiesta deve essere fatta direttamente all’Istituto nel caso in cui il datore non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, fermo restando il limite della prescrizione quinquennale.
Dal punto di vista operativo, i datori di lavoro devono accedere al link “Richieste ANF Dip. Az. Att.”, presente nel “Cassetto Previdenziale Aziende”, e selezionare il codice fiscale dell’azienda per la quale deve essere inserita la domanda di ANF/DIP.
Per presentare una nuova domanda dovranno essere indicati: il periodo di interesse, i dati del lavoratore, la composizione del nucleo familiare (dati anagrafici e reddituali). Una volta acquisita, la procedura rilascerà un numero di protocollo, con possibilità di stampare la ricevuta e la domanda.
All’interno del servizio sarà possibile anche consultare nonché modificare una domanda già presentata, qualora intervenissero variazioni della situazione familiare (ad esempio l’eventuale variazione del reddito).
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