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Distributori automatici diversi dalle vending machine senza invio dei corrispettivi

/ REDAZIONE

Martedì, 17 dicembre 2019

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Gli apparecchi che non rientrano nella nozione di “distributore automatico” non sono soggetti alla disciplina di memorizzazione e invio dei corrispettivi di cui all’art. 2 comma 2 del DLgs. 127/2015. È quanto esplicitato dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 27 pubblicato ieri.
L’obbligo di invio telematico dei corrispettivi per le “vending machine” è entrato in vigore dal 1° aprile 2017 per i distributori dotati di “porta di comunicazione”, e dal 1° gennaio 2018 per quelli privi di tale elemento. Le relative disposizioni attuative sono contenute nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate nn. 102807/2016 e 61936/2017. Importanti chiarimenti, inoltre, sono stati forniti dalla prassi amministrativa (cfr. ris. nn. 116/2016 e n. 44/2017).

Secondo quanto evidenziato dall’Agenzia, dal suddetto quadro normativo si evince, in particolare, la definizione di “distributore automatico” valida ai fini dell’applicazione della specifica disciplina.

Rientra in tale nozione qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga direttamente o indirettamente beni e servizi (in quest’ultimo caso, ad esempio, mediante la ricarica delle chiavette) e che è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:
- uno o più sistemi di pagamento;
- un sistema elettronico in grado di memorizzare e processare dati per l’erogazione del bene o servizio;
- un erogatore di beni o servizi.

Ne deriva, dunque, che tutti gli apparecchi privi delle caratteristiche qui richiamate (ad esempio, gli apparecchi meccanici privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica) non possono essere definiti vending machine e, di conseguenza, i corrispettivi delle relative operazioni non sono soggetti alla disciplina di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dettata dall’art. 2 comma 2 del DLgs. 127/2015.

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