Per la prova dell’omesso versamento di ritenute previdenziali basta l’invio del modello DMAG
La Cassazione, nella sentenza n. 51214/2019, in relazione alla fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, ha precisato che l’invio telematico del modello DMAG da parte dell’imprenditore agricolo all’istituto previdenziale – con cui vengono denunciati trimestralmente i lavoratori occupati alle dipendenze delle aziende agricole e vengono dichiarati i dati retributivi e contributivi dei lavoratori occupati ai fini dell’accertamento e della riscossione dei contributi – costituisce, ex se, prova sufficiente sia del pagamento delle retribuzioni che dell’effettuazione delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Tali modelli, formati secondo il sistema informatico, possono quindi essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell’INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente.
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