Liquidazione IVA di gruppo anche se la controllante Ue non esercita attività in Italia
Una società di capitali di diritto francese identificata direttamente in Italia può rivestire il ruolo di controllante nella liquidazione dell’IVA di gruppo (art. 73 comma 3 del DPR 633/72), seppure non effettui operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio italiano. Si tratta di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 536 pubblicata in data 24 dicembre 2019.
Nella risposta è stato chiarito che l’identificazione diretta (art. 35-ter del DPR 633/72) può avvenire anche solo per esercitare i diritti in materia di IVA direttamente. Del resto, nelle istruzioni del modello ANR/3 si precisa che la casella 3 (“Cessazione attività”) deve essere barrata dal soggetto non residente il quale:
- non intenda più assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA direttamente;
- ovvero abbia cessato l’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione nello Stato estero di stabilimento.
Nel caso in esame, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che non risultano applicabili le disposizioni sulla chiusura d’ufficio della partita IVA previste dall’art. 35 comma 15-quinquies del DPR 633/72; sebbene non eserciti attività rilevanti ai fini IVA in Italia, infatti, la società deve presentare la dichiarazione annuale e assolvere come controllante agli obblighi correlati alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.
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